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Vidimazione registro degli aderenti alle associazioni di volontariato


  • Descrizione

    Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, al fine di adempiere agli obblighi assicurativi. Decreto Ministeriale del 14.02.1992 così come modificato dal D.M. 16.11.1992.

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    SEGRETERIA GENERALE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    SEGRETERIA GENERALE

  • Informazioni sul procedimento

    Associazioni di volontariato: registro degli aderenti
    Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, al fine di adempiere agli obblighi assicurativi.

    Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che provvede alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. 

    Modalità 
    La richiesta di vidimazione dei registri va presentata presso la Segreteria Generale del Comune in cui ha sede l'Associazione, compilando l’apposito modulo, al quale vanno allegati:
    copia di un documento di identità del richiedente;
    registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate;
    copia dello Statuto dell’associazione di volontariato.

    Costo
    Gratuito

    Normativa
    Decreto Ministeriale del 14.02.1992 così come modificato dal D.M. 16.11.1992.

    Dove rivolgersi
    Segreteria generale, Via Carducci n. 33


  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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